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Statuto

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STATUTO

aruotalibera

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1

A norma della legge 7 dicembre 2000, n. 383 è costituita l’associazione di promozione sociale denominata "aruotalibera", promossa da amici della bicicletta.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Pordenone, in via Carnaro 10. L’Assemblea dei soci è competente al trasferimento della sede legale  mentre il Consiglio Direttivo è competente e all’istituzione di sedi operative. L’associazione, apartitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.

TITOLO II – SCOPO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L’associazione non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale e la sua struttura è democratica.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, ecologico, ludico e salutare;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo;

4) evidenziare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) tutelare in sede giudiziaria i diritti, singoli e collettivi, dei ciclisti;

6) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale sia urbano, più pulito, più vivibile e più idoneo a favorire le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

7) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone;

8) organizzare in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta;

9) studiare, pubblicare o realizzare percorsi ed itinerari cicloturistici;

10) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o di altre strutture e di provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

11) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

12) organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;

13) editare e pubblicare riviste e/o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

14) attuare alcuni servizi od agevolazioni per i propri Soci e per gli altri utilizzatori abituali della bicicletta, in relazione all'uso delle due ruote;

15) ottenere per i propri Soci e per gli altri utilizzatori abituali della bicicletta speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti;

16) favorire i propri Soci e gli altri utilizzatori abituali della bicicletta nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

17) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L'associazione può aderire ad altre associazioni e federazioni nazionali ed estere che abbiano finalità inerenti al proprio scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con Associazioni, Enti o altri soggetti privati, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione, al fine di ottimizzare i risultati previsti dall'oggetto sociale, può inoltre assumere partecipazioni sociali con cooperative, incluse quelle che operano nel settore del credito. 

L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

L’associazione può, in caso di particolari e motivate necessità e per limitati periodi di tempo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione anche mediante il solo pagamento annuale della quota sociale e/o l'accettazione della tessera.

L’istanza di adesione, in base al principio del silenzio-assenso, si intende comunque accolta, con decorrenza dalla presentazione della stessa, se non vengono assunte motivate determinazioni contrarie da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In questo caso, è facoltà della persona esclusa chiedere che sulla decisione del Consiglio Direttivo si esprima l’Assemblea dei Soci con giudizio definitivo.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi comunque quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, hanno gli stessi diritti fatti salvi quelli che, per la loro natura richiedono, il possesso della maggiore età. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione, essere eletti alle cariche associative, intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, recedere dall’appartenenza all’associazione.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio di Previsione nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, di almeno la metà più uno degli associati maggiorenni, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 20 membri, scelti tra i soci maggiorenni dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti e per un definito periodo di tempo, alcune delle sue funzioni all’Ufficio di Presidenza che sarà in tal caso composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti i suoi membri e portate a conoscenza del Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

 

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sarà approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente i costi ed i ricavi secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale, convocata con lettera raccomandata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.